Art. 1.
(Istituzione della carta di credito formativa).

      1. È istituita la carta di credito formativa, di seguito denominata «carta». Per un periodo sperimentale di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la carta è destinata ai cittadini che hanno compiuto diciotto anni nel corso degli anni 2006 e 2007. La carta prevede l'attribuzione di una dotazione finanziaria di capitale pari a 6.000 euro, ovvero di una dotazione di importo superiore qualora previsto dai provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 3, per l'acquisto, secondo una specifica convenzione stipulata ai sensi del comma 2 del citato articolo 3, di strumenti tecnologici e di corsi di formazione o per l'avviamento, singolarmente o in forma associata, di un'attività imprenditoriale o professionale.
      2. La dotazione finanziaria di capitale di cui al comma 1 è attribuita a titolo di credito senza interessi. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire che quota parte della dotazione finanziaria di capitale sia attribuita a titolo di contributo a fondo perduto con le modalità di cui all'articolo 3.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
      4. Entro tre mesi dal termine del periodo sperimentale di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può disporre il prolungamento del periodo sperimentale per un periodo non superiore a due anni.

 

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